04/01/2019

Rilevanza pubblica alle associazioni di amministratori: ipotesi realizzabile o utopia?

di Mauro Simone (vice presidente nazionale ALAC) - pubblicato sul "Quotidiano del Sole 24 Ore"


Il Regolamento del Ministero della Giustizia n.140 del 13 agosto 2014 pubblicato sulla G.U. n.22 del 24 settembre 2014 individua sia i requisiti necessari per svolgere l'attività formativa (dei documenti formativi e del responsabile scientifico dei corsi di formazione) che i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione degli amministratori di condominio.
Poiché è nozione comune che un cospicuo numero di amministratori professionisti di condominio e di supercondominio sin dal primo anno dell'entrata in vigore del Decreto n.140 del 2014 non ha espletato l'attività di formazione periodica, comprovata da attestazione rilasciata da struttura qualificata a conclusione di un corso di 15 ore di durata, con prova d'esame finale, si ritiene opportuno proporre delle modifiche all'attuale normativa prevista dall'art.5 del Regolamento sulla formazione degli amministratori di condominio, nonché dell'art. 71 bis lettera G della L.220/2012 allo scopo di incidere positivamente sugli interessi della collettività condominiale e degli utenti consumatori, nel contempo determinando un impatto positivo sulla trasparenza della gestione e sulla qualità e qualificazione dell'amministratore di condominio.

Preliminarmente si individuano 5 tipi di amministratore di condominio:
a) Professionista iscritto a un ordine professionale, collegio, albo professionale che esercita con continuità e contemporaneamente all'attività ordinistica la professione di amministratore di condominio.
b) Professionista iscritto ad una associazione di categoria, inserita nell'elenco MISE e autorizzata a rilasciare Attestati di qualità ai propri aderenti ai sensi della legge n.4/2013.
c) Professionista iscritto ad una associazione di categoria non inserita nell'elenco MISE.
d) Professionista non aderente ad alcuna associazione di categoria.
e) Amministratore cosiddetto interno, ovvero amministratore di condominio o di supercondominio che gestisce lo stabile ove ha stabilito la propria residenza o detiene la proprietà di un immobile.

Allo scopo di realizzare l'obiettivo di trasparenza e qualità delle prestazioni esplicitate dall'amministratore e di tutela dell'utente-consumatore del bene-casa, l'ALAC sarebbe non contraria all'istituzione di un elenco pubblico di amministratori di condominio avente finalità di mera pubblicità e che non preveda alcun impatto sulla finanza pubblica, né tampoco alcun costo per gli amministratori di condominio né per l'utenza condominiale.
Allo scopo di implementare quanto innanzi ALAC propone di accreditare rilevanza pubblica alle Associazioni di amministratori di condominio, attribuendo alle stesse la responsabilità di provvedere, per la stesura del predetto elenco pubblico, alla raccolta e catalogazione, in ogni regione o provincia e al relativo invio a mezzo pec al Ministero della Giustizia e al MISE, dei dati identificativi raccolti dagli amministratori di cui ai predetti tipi a-b-c-d-e.
I dati identificativi che gli amministratori sono tenuti a fornire e consegnare annualmente ad almeno una delle Associazioni di categoria, a sua volta è tenuta a raccogliere i dati identificativi degli amministratori, anche online, e a trasmetterli ai predetti Ministeri sono:
nome, cognome, codice fiscale indirizzo e residenza dell'amministratore, data di rilascio del corso annuale di formazione periodica e nome della struttura e del responsabile scientifico che rilascia l'attestato, eventuali altri titoli (certificazione UNI, attestati di qualità ai sensi L.4/2014, titolo di studio, numero di condomini e supercondomini gestiti), regime fiscale.

E' auspicabile altresì:
a) Abrogare la lettera g dell'art.71 bis della L.220/2012.
b) Estendere a tutte le categorie innanzi citate l'obbligo della formazione continua di cui all'art.5 del D.M. 140/2014.
c) Portare ad almeno 20 ore di durata la formazione periodica online e/o in aula sulle materie specifiche riguardanti la disciplina condominiale, fermo restando l'obbligo di superare l'esame da tenersi in aula comprovato da un attestato rilasciato da associazione qualificata.
d) Si fa obbligo all'amministratore di condominio appartenente a uno dei tipi innanzi citati di dare prova documentale, ove richiesto, al singolo condomino e a chiunque vi abbia interesse, del possesso dei requisiti relativi alla formazione iniziale e a quella periodica annuale di cui al D.M. 140/2014 e alla L.220/2012.
e) Inoltre l'amministratore è obbligato ad allegare al verbale dell'assemblea relativo alla nomina e/o riconferma dell'incarico annuale, l'attestato conseguito relativo alla formazione periodica dell'anno immediatamente precedente lo svolgimento dell'assemblea.

Le dichiarazione mendaci, inesatte, incomplete o mancanti danno luogo alla decadenza immediata dell'incarico conferito dall'assemblea all'amministratore.
I dati identificativi degli amministratori raccolti dalle Associazioni di categoria e trasmessi dalle stesse a mezzo pec ai Ministeri di Giustizia e al Mise potranno essere consultati dagli utenti sui siti istituzionali dei predetti Ministeri, nonché presso lo Sportello del Cittadino istituito presso ogni sede associativa delle Associazioni iscritte nell'elenco MISE.
Gli amministratori che non provvedono all'obbligo di comunicare e mettere a disposizione i propri dati identificativi, come innanzi precisato, saranno oggetto di segnalazione da parte degli utenti o delle stesse associazioni e di chiunque vi abbia interesse al Ministero per gli opportuni provvedimenti da assumere nei riguardi degli inadempienti. Per quanto innanzi i predetti Ministeri ovviamente avranno facultà di effettuare la verificazione delle comunicazioni relative ai dati identificativi comunicati dagli amministratori non iscritti ad alcuna associazione nonché delle Certificazioni rilasciate, agli amministratori iscritti, sotto la propria responsabilità, dalle associazioni di categoria.


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