
APPC: la certificazione di stabilità non passa attraverso un progetto strutturato di prevenzione.
La Corte d'appello di Bari III sezione civile con ordinanza del 27 gennaio 2021, pronunciandosi in merito alla revocabilità dell'amministratore di condominio, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, rigettando il reclamo dell'amministratore di condominio regolarmente iscritto a un ordine professionale, ma privo dei requisiti per lo svolgimento dell'attività, non avendo partecipato al corso di formazione di cui alla legge 220/2012. Il reclamante ha eccepito che non vi è alcuna norma che sancisce la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio per la mancanza dei titoli abilitativi. Di diverso avviso la pronuncia del collegio giudicante che ha ritenuto inconferente la motivazione addotta dal professionista.
Le motivazioni
Infatti il Tribunale ha statuito che, pur in assenza di una norma che decreti quanto eccepito dal professionista ordinista, tuttavia, il silenzio normativo trova una sua giustificazione nell'articolo 1129 comma 12 del Codice civile, il quale contempla tra le ipotesi di grave irregolarità I'omessa, l’incompleta o l’inesatta comunicazione da parte dell'amministratore dei propri dati identificativi, ovvero la comunicazione ai condomini dell'informativa relativa ai requisiti professionali, circostanza che preclude, a mente dell'articolo 1129 comma 12, l'esercizio dell'attività di amministratore.
Il carattere continuo della formazione
Il Tribunale peraltro non ha ritenuto idonea per I'esercizio della professione di amministratore l'attestazione rilasciata dell'ordine professionale del commercialista, comprovante la partecipazione a corsi svolti per I'attività di dottore commercialista, né l'aver svolto I'attività di amministratore nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge 22/2012. Il Tribunale insomma ha ribadito che l'assenza di prova documentale a dimostrazione di aver svolto specifici corsi di formazione periodica configuri l'assenza dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di amministratore, non potendo ritenersi tale quelli svolti per I'attività di dottore commercialista.
In definitiva, la sentenza costituisce un monito ai professionisti ordinisti che si approcciano a svolgere l'attività di amministratore di condominio, a partecipare a specifici corsi di formazione iniziale e periodica, con il rilascio di attestazione, ai sensi della legge 220/2012 e del Dm 140/2014.
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